Art. 4.
(Accertamento dei requisiti).

      1. Ai fini della nomina a guardia particolare giurata, disposta con decreto del Ministro dell'interno, gli istituti di vigilanza privata, tramite le procedure selettive di cui all'articolo 7, comma 1, sono tenuti ad accertare il possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali degli aspiranti, nonché a verificare il conseguimento dell'idoneità degli stessi nelle prove di addestramento eseguite presso il poligono di tiro a segno nazionale.
      2. Le graduatorie degli aspiranti redatte ai sensi del comma 1 sono trasmesse al Ministro dell'interno ai fini dell'adozione dei decreti di nomina di cui al medesimo comma.